Normativa

Dispositivi di autochiusura. Obbligatori per le porte tagliafuoco degli hotel?

Al quesito risponde l’esperto di sicurezza antincendio e normatore Eros Chemolli

Un frequente quesito che viene posto da rivenditori e installatori è se sia obbligatorio che le porte tagliafuoco degli hotel siano dotate di dispositivi di autochiusura. Alla domanda risponde Eros Chemolli, esperto di chiusure antincendio e normatore presente ai tavoli di lavoro:

CEN/TC 127 Fire safety in buildings – WG 3 – Fire Doors

UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo

UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori

UL STP 10


Eros Chemolli

Il D.M. 10/03/1998 nell’Allegato III (“Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio”), Paragrafo 3.9 (“Porte installate lungo le vie di uscita”) stabilisce che:

“Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.

Non possono, inoltre, essere tenute aperte con zeppe, fermi o altri mezzi meccanici che impediscano il corretto funzionamento dei chiudiporta, questo per far sì che le porte possano svolgere la loro funzione di compartimentazione in caso di incendio.

In caso di necessità, è possibile mantenere aperte le porte tagliafuoco solo tramite dispositivi elettromeccanici [conformi alla EN 1155], che si sblocchino in modo automatico in caso di incendio, consentendo la chiusura della porta.”

Inoltre:

“L’utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivi di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici, [conformi alla EN 1155],che ne consentano il rilascio a seguito:

-dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;

-dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;

-di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;

-di un comando manuale.

L’unica condizione in cui il chiudiporta non è obbligatorio è il caso in cui le porte siano localizzate in corrispondenza di locali adibiti a depositi. In tale circostanza le porte possono non essere dotate di dispositivo di autochiusura, purché’ siano tenute chiuse a chiave.”

Pertanto, risulta evidente che le porte resistenti al fuoco delle camere delle strutture ricettive debbano essere sempre dotate di dispositivi di autochiusura. Ovviamente questi devono essere funzionanti e del tipo prescritto dal produttore della porta, quindi sono qui ricomprese anche le cerniere a molla.

Le porte dei depositi, invece, potrebbero anche essere senza dispositivi di autochiusura. Questa condizione è possibile solo se la porta in oggetto ha superato il test effettuato secondo EN 1634-1 e durante la stessa prova il dispositivo di autochiusura non era attivato o collegato. Il produttore dovrebbe darne informazione, a far bene, nel libretto di installazione, uso e manutenzione o comunicarlo in caso di richiesta.

Va precisato come nota finale che nel caso delle porte a resistenza al fuoco, soggette quindi alla EN 16034, la capacità di autochiusura si classifica secondo EN 13501-2 con la lettera C, con eventuale grado da 0 a 5.

I gradi sono rispettivamente:

0=da 1 a 499 cicli

1=500 cicli

2=10.000 cicli

3=50.000 cicli

4=100.000 cicli

5=200.000 cicli

 

Eros Chemolli, Chemollifire

 

a cura di EB