Normativa

La posa e gli obblighi del serramentista

Parte sesta e conclusiva della serie “La posa in opera dei serramenti e la legge” a cura del normatore Samuele Broglio

Si conclude con questa puntata la serie “La posa in opera dei serramenti e la legge” a cura di Samuele Broglio, normatore italiano ed europeo, responsabile di Confartigianato per la normativa del settore serramenti, perito di tribunale, nonché falegname, serramentista e progettista di sistemi per infissi.

Il Codice al Consumo obbliga a…

Lo spunto di partenza per questa seguitissima serie è stata la frase “…il Codice al Consumo (che è una Legge di Stato cogente) parrebbe obbligare il serramentista che produce, vende e posa a garantire in opera le prestazioni dichiarate nella Marcatura CE…” Un’affermazione contenuta nell’articolo “Giunti di posa serramenti ex UNI 11673_1: chi li progetta?” dell’esperto Piero Mariotto pubblicato il 3 agosto scorso da Guidafinestra.

Qui sotto riassumiamo le cinque puntate precedenti per chi ne avesse perso qualcuna.

Riassunto delle puntate precedenti

Nella prima parte della serie Samuele Broglio aveva tratteggiato il quadro legislativo di fondo. Nella seconda parte ha affrontato il problema di chi deve eseguire il progetto di posa.

Successivamente la terza parte ha indagato sulla obbligatorietà della redazione del manuale per il produttore di serramenti. Nella quarta si sono affrontati gli obblighi che la legislazione posta a protezione dei consumatori parrebbe porre al serramentista.

La quinta parte ha trattato l’argomento di quali caratteristiche debba possedere un giunto di posa. (EB)


Il Codice al Consumo e la posa dei serramenti

Dato che il Codice al Consumo obbliga l’installatore a garantire che le prestazioni del prodotto in opera siano invariate rispetto alle dichiarazioni prestazionali, il serramentista deve analizzare il ponte termico, definire le temperature superficiali ecc…..?

Ora, l’esimio progettista citato da Piero Mariotto nel suo intervento, o era nell’ignoranza in materia di prestazioni del serramento e del giunto di posa (nel senso che ignorava lo specifico argomento, e non come offesa alla sua persona) oppure stava astutamente cercando di attribuire ad altri un compito che non voleva assumersi.

Il quadro legale

Infatti, abbiamo visto in precedenza che:

-la legislazione nazionale attribuisce il ponte termico di posa (e quindi tutte le sue manifestazioni) alla muratura e non al serramento,

e che

-temperature superficiali, condense ecc.. non fanno parte delle caratteristiche prestazionali del serramento, né sotto forma di caratteristiche obbligatorie (derivanti da Mandato comunitario e quindi parte della Marcatura CE) né sotto forma di caratteristiche volontarie o aggiuntive (non derivanti da Mandato e quindi da dichiarare, volendo, al di fuori della Marcatura CE.

Il serramentista non è obbligato a….

Posto questo quadro è errato pretendere che il serramentista sia obbligato a determinare le prestazioni del giunto di posa in materia di temperature superficiali e/o di condense prendendo come base legale gli obblighi di cui al Codice al Consumo. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una lettura profondamente errata di tali obblighi. Alla peggiore una proditoria e grossolana mistificazione della legge vigente.

Una volta per tutte, il serramentista e/o installatore, per quanto possa configurare il giunto di posa dal punto di vista geometrico e dimensionale (dimensione della sede del serramento, tipologia di controtelaio, posizione dei fissaggi, tipologia dei sigillanti e loro esecuzione ecc…):

non può analizzare il giunto di posa al fine di determinare temperature superficiali, condense ecc… in quanto non né ha né la preparazione specifica né le competenze

non deve analizzare il giunto di posa al fine di determinare temperature superficiali, condense ecc… in quanto tale obbligo non gli è attribuito dalla legislazione nazionale

deve astenersi dall’ analizzare il giunto di posa al fine di determinare temperature superficiali, condense ecc…

Se lo facesse, a meno che egli non sia iscritto agli specifici Ordini professionali, potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione regolamentata. Questo a mio avviso è quanto.

Il dibattito è aperto

Come chi mi conosce sa non pretendo che questa sia la verità rivelata ma è solamente una mia opinione personale. In merito a questa sono disposto più che felicemente a confrontarmi con tutti coloro che avranno argomenti in materia.  Anzi, spero che su questo argomento vi sia un acceso ed ampio dibattito pubblico. Mi auguro che ciò possa portare una volta per tutte alla creazione di una posizione univoca ed accettata da tutti i soggetti coinvolti e coinvolgibili.

Samuele Broglio, Confartigianato Imprese

(continua)

La serie “La posa in opera dei serramenti e la legge” consiste delle seguenti parti:

1-Introduzione: la posa dei serramenti e leggi europee e italiane

2-Il progetto di posa;

3-Il manuale di posa: il serramentista deve predisporlo?

4-Il Codice al Consumo

5-Il giunto di posa

6-Obblighi del Serramentista

a cura di Ennio Braicovich