Manutentori porte tagliafuoco. Un’altra qualificazione?

Lo prevede una bozza di decreto del Ministero dell’interno sviluppata “di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

I manutentori di porte tagliafuoco certificati secondo la norma UNI 11473 sotto il regime di Accredia rischiano di trovarsi di fronte a un nuovo sistema di qualificazione. Idem per i loro colleghi manutentori di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Lo prevede una bozza di decreto del Ministero dell’interno sviluppata “di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. La bozza del decreto fissa i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Spetta al datore di lavoro dell’attività organizzare gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio in modo che siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche di riferimento

All’articolo 4 si stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto.
E qui viene il bello, ovvero la composizione delle commissioni esaminatrici dei candidati manutentori.

La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 1.4 innanzi a un’apposita commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata dal:
a. Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell’apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o b. Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice avrà la seguente composizione:
– dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di presidente;
– ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di componente;
– ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F., con funzione di segretario”.

Un possibile decreto del genere affossa di fatto il lavoro fatto negli scorsi anni da Accredia, dagli enti accreditati e dagli organismi di formazione che ha portato alla qualificazione di 1700 manutentori di porte tagliafuoco secondo la UNI 11473 e di altri operatori del settore antincendio (vedi news).
Credevamo che Accredia fosse l’unico ente nazionale di riferimento anche per le figure professionali.

Cito solo l’autopresentazione che l’ente fa di sé stesso sul sito: “Accredia è l’Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.
Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011. Accredia è l’Ente designato dal governo italiano”.

Può darsi che l’attuale sistema di qualificazione dei manutentori possa essere migliorato. Al suo miglioramento anche il Ministro dell’Interno avrebbe potuto dare un suo valido contributo non fosse altro perché è rappresentato all’interno del Consiglio Direttivo di Accredia.

In ogni caso Accredia è e rimane ente unico nazionale di accreditamento perché così  prevede il
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

All’articolo 4 si legge:
Principi generali
1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo
nazionale di accreditamento.

Vogliamo averne due? Vogliamo forse un’altra condanna dello Stato italiano per violazione di un Regolamento europeo? E infatti qualche Associazione è già andata a Bruxelles.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

CONTROLLI-ALL.1.pdf

CONTROLLI-ALL.2.pdf

CONTROLLI-bozza-decreto.pdf