Economia

Sostituzione degli infissi: è intervento di edilizia libera

L’Agenzia delle Entrate “dimentica” due leggi nella Guida Ristrutturazioni edilizie e nella Guida Bonus Mobili e afferma, a torto, che la “sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso” è intervento di manutenzione straordinaria.

La sostituzione degli infissi esterni, con o senza modifica di materiale o di tipologia di infisso, è un intervento di edilizia libera e come tale non è soggetto ad alcuna comunicazione, permesso o autorizzazione comunale. Lo affermano due recenti leggi della Repubblica: una del 2018 e una del 2020. Due leggi che l’Agenzia delle Entrate non conosce e riconosce visto che nelle due Guide Ristrutturazioni edilizie e Bonus Mobili continua a ripetere come un mantra oramai stonato che la “sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso” è intervento di manutenzione straordinaria.

L’affermazione che la sostituzione degli infissi esterni è intervento di edilizia libera e quindi non rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria non è nostra ma di un testo di legge, il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero per la Semplificazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 81 del 7 aprile 2018. Esso contiene il Glossario di edilizia libera, che è stato concordato tra Stato e Conferenza unificata delle Regioni tre anni fa.

Il Glossario è l’elencazione pura e semplice delle opere di piccola edilizia eseguibili liberamente senza particolari autorizzazioni, come scrivemmo qui. Nello specifico per i serramenti il Glossario, o meglio, il Decreto prevede che ricadano in edilizia libera “riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “Serramento e infisso interno e esterno” senza alcuna distinzione di materiale o tipologia.

Differenze tra manutenzione ordinaria e straordinaria

La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è rilevante. La manutenzione straordinaria richiede l’avvio della pratica autorizzativa comunale CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUE, lo Sportello Unico dell’Edilizia. Il che significa il ricorso a un professionista e i relativi costi. Per contro la manutenzione ordinaria non richiede alcuna domanda, permesso o autorizzazione.

Se per noi tutto ciò è chiaro, così non è per l’Agenzia delle Entrate che continua a navigare tra manutenzione ordinaria e straordinaria come se nulla fosse dimenticando sia il Glossario dell’edilizia libera di cui al Decreto 2 marzo 2018 sia il Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01 aggiornato alla legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 “Decreto semplificazioni” che recepisce il Decreto citato poco prima.

Ahinoi, l’Agenzia delle Entrate non è sola nella mancanza di aggiornamento in materia. Anche qualche associazione di serramentisti dimentica il Glossario dell’edilizia libera nelle sue Guide e parla ancora di manutenzione straordinaria e ordinaria. Era così. Dal marzo 2018 non è più così.

Naturalmente occorrerà esaminare anche i Regolamenti edilizi comunali. Possiamo citare il citare del Comune di MIlano dove da oltre 20 anni la semplice sostituzione degli infissi, anche con cambio di materiale, è considerato attività di manutenzione ordinaria. Ma non c’è solo Milano. C’è almeno mezza Italia in questa situazione e ben prima che arrivasse il Decreto del 2 marzo 2018, il quale non ha fatto altro che prendere atto che non è il caso di imporre vincoli, lacci e laccioli se le cose sono fatte per bene.  Ovviamente vanno fatti salvi vincoli urbanistici comunali, restrizioni regionali o vincoli delle soprintendenze ai beni architettonici.

La sostituzione degli infissi è manutenzione ordinaria

Che si faccia rientrare la sostituzione degli infissi sotto l’Ecobonus, sotto il Bonus Casa o la si esegua senza ricorrere a nessun incentivo essa è intervento da edilizia libera. L’unico documento che occorre è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In esso va indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. Come da provvedimento Prot. n. 2011/149646 del 2 novembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Foto: Doc. Finstral