Normativa

Tende tagliafuoco. Quale normativa europea e italiana?

A un lettore, impegnato in un appalto di tende tagliafuoco, risponde l’ing. Gianrico Delfino, esperto di normativa antincendio

Giovanni, produttore di serramenti della provincia di Treviso, chiede dei chiarimenti riguardo alla normativa sulle tende resistenti all’incendio dette anche tende tagliafuoco. Si tratta, come noto, di elementi flessibili di chiusura in genere verticale realizzati per compartimentare gli ambienti e renderli sicuri, per contrastare nel tempo e nello spazio la diffusione del fuoco,  e infine, garantire una sicura via di fuga. Detto per inciso esistono anche le tende tagliafumo e le tende combinate tagliafuoco e tagliafumo.

Per un appalto Giovanni deve fornire e posare delle tende tagliafuoco. Visitando i siti di distributori/produttori di questi prodotti scopre una certa mancanza di informazionei in merito alla normativa di questo settore e ci chiede se le cose stanno veramente così.

Nella sua mail, come esempio, Giovanni cita quanto rinviene nel sito di un rivenditore che appare essere in grado di offrire prodotti di punta e dove si legge testualmente (e abbiamo verificato che è scritto proprio così):
Le tende tagliafuoco non hanno una omologazione. Questo è dovuto al fatto che non esiste una normativa europea/nazionale per l’omologazione delle stesse. In particolare non esiste neanche una normativa di riferimento che regoli le prove da eseguire per certificare le tende tagliafuoco….”

Le domande che Giovanni ci pone sono: esiste una normativa europea in merito? esiste una normativa nazionale? esiste una procedura di omologazione per le tende tagliafuoco? quali sono le condizioni per immettere questi prodotti sul mercato nazionale? sono validi i test effettuati all’estero?

Risponde qui sotto l’ing. Gianrico Delfino, esperto di normativa antincendio, che ringraziamo per l’intervento.
(eb)

Considerazioni aggiuntive sulla problematica sono state oggetto dell’intervento dell’ing. Giuseppe Grella di CSI spa rinvenibili a questo link

Foto: Doc. NewTex


L’ing. Gianrico Delfino

Rispondo volentieri, perché, oltretutto, l’argomento è stato oggetto di una recente riunione con i costruttori di porte tagliafuoco e di un incontro tra me e l’ing. Paolo Castelli, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Premetto che quanto esposto è relativo alle tende operabili e non a strutture fisse.

-Le tende tagliafuoco hanno certamente una normativa di prova italiana ed europea e cioè la UNI EN 1634-1. Tale normativa include le tende tagliafuoco nel campo di applicazione e le definisce come “cortine flessibili apribili”, dette anche operabili, e precisamente “con un’anta costruita da materiale tessuto combinato con altri materiali in una o più sezioni “(par.1 e 3.18).

-Visto che il Decreto 21 giugno 2004 del Ministero dell’Interno impone che “le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate” e che mi risulta difficile pensare che le tende tagliafuoco non possano essere definiti come elementi di chiusura, mi sento di affermare che le tende tagliafuoco devono essere omologate esattamente con la stessa procedura di omologazione delle porte.

-Anche la norma europea di prodotto EN 16034, già parzialmente operativa per quanto riguarda la marcatura CE, indica al punto 1.1 tale prodotto nel suo campo di applicazione

-La procedura di omologazione prevede che il prodotto debba essere stato sottoposto a prova di resistenza al fuoco presso uno dei laboratori italiani autorizzati oppure altro laboratorio, riconosciuto in uno dei paesi dell’Unione europea o dei paesi contraenti l’accordo SEE. La documentazione di prova del suddetto laboratorio deve essere presentata al Ministero per ottenere l’omologazione, secondo le procedure indicate dal Decreto 21 giugno 2004. La documentazione di prova del laboratorio non è sufficiente, da sola, ad autorizzare la commercializzazione del prodotto.

Proprio per segnalare la presenza sul mercato italiano di prodotti non omologati ho inviato (anche a nome di UCCT) una lettera al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, dal quale attendo una risposta.

L’ing.  Castelli mi ha comunque comunicato verbalmente, di condividere, in linea generale, il mio punto di vista.

Quindi, ritengo che le tende tagliafuoco non omologate (o marcate CE, ove possibile) non possano essere immesse sul mercato e che i prodotti presenti in opera, se non omologati, debbano essere rimossi e sostituiti con prodotti omologati.

Se si tratta di prodotti per i quali è già operativa una norma europea di prodotto (ad esempio, la UNI EN 13241, applicabile a Porte industriali, commerciali e da garage e barriere, che esclude dal suo scopo solo le tende in tessuto per teatri) esse possono, in alternativa all’omologazione fino al termine del periodo di coesistenza, essere marcate CE.

Questo comporta produrre sotto il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione in classe 1 (AVCP1), a cui far seguire la redazione della DoP (Dichiarazione di Prestazione) e l’apposizione della marcatura CE.

La marcatura CE delle chiusure tagliafuoco prevede l’utilizzo, in accoppiata alla norma di prodotto, della norma EN 16034 ed è la procedura dell’immediato futuro, che supererà i regimi nazionali quali, in Italia, l’omologazione.

Ing. Gianrico Delfino