Attualità

Credito d’imposta per le spese sanificazione luoghi di lavoro

Pubblicato il relativo decreto. Massimo di credito esigibile 60 mila euro. Le domande fino al 7 settembre

Le spese per la sanificazione dei luoghi di lavoro possono essere detratte dai datori di lavoro. E’ stato infatti pubblicato il decreto relativo al Credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro, pari al 60% delle spese, fino ad un massimo di Credito di 60.000,00 €. La misura è stata inserita nel Decreto Rilancio (lo avevamo anticipato mesi addietro). Essa è stata fatta oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui) che include i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal decreto per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. .

Queste le spese ammissibili che dovranno essere tutte sostenute nell’anno solare 2020:
1) spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2) spese sostenute per l’acquisto di:
– dispositivi di protezione individuale: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (deve essere presente la documentazione che attesti tale conformità dei DPI alla normativa europea);
– prodotti detergenti e disinfettanti;
– dispositivi di sicurezza: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
– dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

In ogni caso deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative il virus Covid-19. Questo è soddisfatto se è presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione vigenti.
E’ valida anche la sanificazione compiuta dal/dai dipendente/i internamente.

Per accedere al beneficio occorre inviare domanda dal 20 luglio  fino al 7 settembre. La notizia è stata segnalata dallo Studio Macigni, specialista in fondi europei e finanza agevolata.

a cura di EB