Attualità

Ecobonus scontato in fattura. Lo prevede il DL Crescita, in Gazzetta

Una misura che attrae fortemente i clienti e i fornitori finanziariamente solidi ma che rischia di mettere in grave difficoltà gli operatori dell’edilizia più deboli

L’ ecobonus scontato in fattura è legge, anzi decreto legge, visto che il provvedimento è stato inserito all’articolo 10 del DL Crescita pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 1° maggio. Lo avevamo anticipato qualche giorno fa (vedi news). La notizia aveva suscitato parecchi commenti polemici (vedi news) soprattutto da parte dei piccoli operatori che non si sentono in grado di affrontare una battaglia, soprattutto finanziaria, che rischiano di perdere. E le polemiche continuano sulla pagina Facebook di guidafinestra.

Nel caso della sostituzione dei serramenti e dell’installazione di schermature solari l’ecobonus vale oggi una detrazione fiscale pari al 50% e uno sconto del 50% direttamente in fattura è estremamente appetitoso per i clienti finali. Lo è ancor più nel caso della sostituzione delle caldaie dove lo sconto raggiunge il 65% e nel caso del sismabonus perfino l’85%.

L’ecobonus scontato in fattura è una misura che, senza ombra di dubbio, è in grado di attrarre fortemente i clienti e i fornitori finanziariamente solidi ma che rischia di mettere in serie difficoltà gli operatori dell’edilizia più deboli. Non a caso più cauti nei commenti si sono mostrati i produttori e i rivenditori di peso che invece stanno valutando le opportunità che l’ecobonus scontato in fattura può offrire, anche ricorrendo ad accordi adeguati con operatori finanziari.

Un particolare da non sottovalutare per le conseguenze che può avere è che se l’ecobonus scontato in fattura è disposizione di legge applicabile da oggi, per attuarla manca il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ne definisce le modalità operative. Ora questo provvedimento potrà arrivare solo 30 giorni dopo la conversione in legge del DL Crescita che deve avvenire entro 60 giorni da oggi. Quindi, rischiamo di avere davanti a noi 90 giorni di incertezza economico-fiscale, per non dire di caos, con clienti che vorranno già da domani mattina lo sconto diretto in fattura e gli operatori dell’edilizia e del serramento che non sapranno cosa fare mancando le istruzioni operative. Sempre che l’articolo 10 del Decreto legge diventi legge provvedimento definitivo.

Quindi, l’ecobonus scontato in fattura, pur essendo disposizione di legge, non appare oggi applicabile. Nel frattempo il prossimo trimestre può essere occasione per approfondire il tema a livello di associazioni, confederazioni, soggetti finanziari per giungere ad accordi che possano essere di soddisfazione per una gran parte degli operatori dell’edilizia e del serramento. Anche dei soggetti più deboli.

Nel frattempo rimane sempre in vigore la ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici bancari e postali per ecobonus e bonus casa, che rappresenta già di per sé una emorragia importante di liquidità a produttori e rivenditori. Facciamo un rapido conto: -50%-8%= -58% sui corrispettivi. Se le cose rimangono così, il fallimento è assicurato.

Qui di seguito il testo integrale dell’art. 10 che prevede una analoga agevolazione anche per il sisma bonus.
Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge (quindi, entro al massimo 90 giorni da oggi) l’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative dell’ ecobonus scontato in fattura.
(eb)

Qui i primi commenti, qualche ora dopo la pubblicazione del Decreto Legge:

Roberto Galli, Italserramenti

Samuele Broglio, La Falegnameria

Luis Oberrauch, Finstral


Ecobonus scontato in fattura

Art. 10
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.