Normativa

Resistenza al vento in classe 2. Obbligo per vetrate panoramiche?

Per il normatore Samuele Broglio definire “obbligatoria per legge” la classe 2 per la resistenza al vento dei serramenti e delle vetrate panoramiche è decisamente una forzatura

Il normatore, nonché perito di tribunale, imprenditore del serramento e responsabile normativa di Confartigianato, Samuele Broglio interviene sulla risposta dell’ing. Giuseppe Persano di Istituto Giordano al suo quesito se esista una legge che in Italia imponga per i serramenti l’obbligo di resistenza al  vento almeno in classe 2. Nel caso specifico si faceva riferimento alla resistenza a vento delle vetrate panoramiche. Broglio allarga la visione e la problematica a tutti i serramenti, mondo di cui le vetrate panoramiche fanno parte. (EB)


Samuele Broglio

Ho letto la risposta (v. Obblighi di legge per le vetrate panoramiche. A domanda risposta) dell’ing. Persano di Istituto Giordano che, come immaginavo, crea un collegamento a mio avviso, del tutto arbitrario tra il Codice al Consumo e la norma UNI 11173 della quale, guarda caso, sono stato uno dei redattori essendo membro del CT33 GL12 di UNI.

Secondo l’ing. Persano l’”obbligo” di classificazione dei serramenti almeno in classe 2 deriverebbe dal fatto che tale norma suggerisce (termine originale di norma) l’utilizzo di serramenti aventi resistenza al carico del vento:

  • classe 1, con pressioni di progetto inferiori ai 400Pa
  • classe 2, con pressioni di progetto comprese tra 400Pa ed 800Pa
  • classe 3. con pressioni di progetto comprese tra 800Pa e 1200Pa
  • classe 4, con pressioni di progetto comprese tra 1200Pa e 1600Pa
  • classe 5, con pressioni di progetto comprese tra 1600Pa e 2000Pa

Secondo l’ing. Persano, inoltre, la UNI 11173 sarebbe resa obbligatoria oltre che dal Codice al Consumo (Dlgs 206 del 6 Settembre 2005) anche dalle Norme Tecniche Costruzioni (DM 17/12/2018).

NTC e resistenza al vento dei serramenti

Ora, penso di poter subito sgombrare il campo dai riferimenti alle Norme Tecniche Costruzioni in quanto, come cita l’Art.11 di detto provvedimento, che si applica solo ed unicamente alla parte strutturale degli edifici così come stabilito nel suo Art.1, “Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011”.

Bene, in base al Mandato M101/M126 le caratteristiche richieste ai serramenti non sono correlate al requisito base n°1 delle opere da costruzione di cui al Regolamento 305/11 ma solo ai requisiti a partire dal n°2 in poi, cosa questa che esclude a priori i serramenti dai prodotti coperti da NTC e quindi elimina ogni possibile collegamento tra detto atto legislativo e la UNI 11173.

Codice al Consumo e resistenza al vento dei serramenti

Per quanto riguarda il collegamento tra UNI 11173 e Codice al Consumo ritengo che il nesso sia decisamente labile, oltre che praticamente troppo complesso da attuare per poter dare atto ad obbligo di legge, e quindi tale da non rendere obbligatori in nessun modo i suggerimenti in essa contenuti.

L’Art. 103 di detto Codice, per quanto riguarda la definizione “prodotto sicuro” cita

“Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone”

Tale frase, per inciso estremamente vaga e contorta, non cita come parametro di riferimento gli standard nazionali (gli obblighi, in diritto, devono essere chiari), e quindi non può essere presa come base per rendere obbligatori dei meri suggerimenti contenuti in una norma UNI nel cui testo i redattori si sono ben guardati dal nominare anche solo di sfuggita il termine “sicurezza in uso”. E ciò a differenza di quanto accade, per esempio, nella UNI 7697 che invece di dare “suggerimenti” fissa esplicitamente dei criteri di sicurezza e che quindi può essere considerata collegabile direttamente al Codice al Consumo data la sua natura di norma di sicurezza.

UNI 11173 e resistenza al vento dei serramenti

Oltre a ciò, il fatto di considerare sic et simpliciter “obbligatoria” la classe 2 cozza anche contro l’impostazione estremamente flessibile della UNI 11173, che è stata evidentemente pensata come un ausilio ai tecnici nella progettazione e non come un manuale di prescrizioni per il fabbricante. Infatti, sempre a differenza della citata 7697 che prescrive delle stratigrafie in base a condizioni d’uso facilmente valutabili  “a vista”, la UNI 11173 attuale (la vecchia UNI 11173 richiamata nella risposta dall’ing. Persano, effettivamente più semplice nella sua impostazione, è ormai ritirata e quindi nulla conta) lega le prestazioni suggerite alla cosiddetta “pressione del vento di progetto” che varia a seconda:

  • della Regione di ubicazione
  • della distanza dal mare
  • della quota sul livello del mare
  • della classe di rugosità del terreno circostante
  • dell’altezza dell’edificio (o meglio, nel caso in fattispecie del piano dell’edificio al quale si installa il serramento) dal piano campagna

In caso si dovesse accettare la visione di obbligatorietà dei suggerimenti di cui alla UNI 11173 avremmo quindi in Italia una “legalità flessibile”, in base alla quale un serramento con un determinata classe di resistenza al vento diverrebbe non solo legale in una Regione ed illegale in un’altra o legale in un Comune ed illegale in un altro, ma addirittura legale in un’abitazione ed illegale in quella adiacente o, ancor peggio, legale ad un piano di un edificio ed illegale in quello immediatamente superiore, cosa questa ben difficile da sostenere in un’ottica di certezza del diritto.

Chi calcola la resistenza al vento?

Dato, poi, che i calcoli della pressione di progetto di un edificio sono effettivamente troppo complessi per pretendere che essi vengano svolti da un semplice serramentista, ed, inoltre, visto che tali calcoli, che riguardano la progettazione degli edifici, possono essere effettuati con valore legale solo ed unicamente dai soggetti iscritti agli appositi albi, ciò significherebbe che per poter operare con sicurezza di legalità nel predetto regime di “legalità flessibile” sarebbe obbligatoria sempre e comunque la presenza di un progettista ogni volta che si proceda all’installazione di serramenti.

Peccato che ciò confliggerebbe con i disposti di cui al TUETesto Unico dell’Edilizia, in base al quale certe attività proprie del nostro settore, per esempio la mera sostituzione di serramenti, ricadono nella fattispecie dell’edilizia libera.

La classe 2 di resistenza al vento è …forzatura

Come si vede, quindi, definire “obbligatoria per legge” la classe 2 per la resistenza al vento è decisamente una forzatura, e di questo con ogni evidenza si è accorto anche l’ing. Persano tanto che alla fine del suo intervento ha ammesso pacificamente che “un fabbricante è certamente libero di dichiarare NPD nella Dichiarazione di Prestazione alla classe di resistenza al carico del vento…” così come è e deve essere almeno fino a quando non giungerà un Decreto che tra le altre obblighi a dichiarare tale prestazione (lo si aspetta dal lontano 2008, se non sbaglio….).

Di altro tenore sono le considerazioni in merito alle responsabilità legali del fabbricante in caso di contenziosi legati a cedimenti causa insufficiente resistenza al carico del vento, sulle quali molto c’è da dire anche ben al di là della mera Marcatura CE, ma come diceva Michael Ende “questa è un’altra storia, e si dovrà raccontare un’altra volta”.

Samuele Broglio

1.a parte: “Resistenza al vento in classe 2. Obbligo per vetrate panoramiche?

2.a parte: “Marcatura CE per le vetrate panoramiche

3.parte: “Serramenti oversize e il calcolo del carico del vento

Foto in alto: tempesta con vento fortissimo in provincia di Padova

a cura di EB