Normativa

Samuele Broglio su “Posa in opera dei serramenti e la legge”

Il responsabile di Confartigianato per la normativa del settore serramenti interviene sul tema sollevato di recente dall’esperto Piero Mariotto sulle responsabilità della verifica e della progettazione dei giunti di posa secondo la UNI 11673-1 2017

Samuele Broglio, normatore italiano ed europeo, responsabile di Confartigianato per la normativa del settore serramenti, perito di tribunale, nonché falegname, serramentista e progettista di sistemi per infissi, interviene sul tema sollevato di recente dall’esperto Piero Mariotto. Nell’articolo “Giunti di posa serramenti ex UNI 11673_1: chi li progetta?” Mariotto aveva lanciato di fatto un dibattito su un problema evitato dai moltissimi: le responsabilità della verifica e della progettazione dei giunti di posa secondo la UNI 11673-1 2017. Il titolo dell’intervento era stuzzicante ma parziale, lo ammetto.

Un titolo certamente migliore sarebbe stato: “Giunti di posa serramenti ex UNI 11673_1: chi li deve progettare?”. Quel ‘deve’ sottintende’: che cosa dice la legge? E poi, quale legge? O meglio quali leggi? Quella europea, ovvero il Regolamento n.305/2011? Le leggi italiane? Dal Codice Civile al Dlgs 192 al Decreto Requisiti minimi, il turbinio vertiginoso è assicurato. E, poi, non vuoi metterci le norme UNI?

Il dibattito in sede UNI

A tal proposito gli interventi di Piero Mariotto prima e di Samuele Broglio poi sono oltremodo preziosi perché intervengono nel momento in cui si intensifica e si accende il dibattito nel corso delle riunioni in sede UNI finalizzate alla revisione della norma UNI 10818:2015 “Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera”. Il nostro augurio è che si tenga opportuno conto di questi contenuti evitando anzitutto che i serramentisti e i rivenditori facciano il lavoro di altri, ovvero i progettisti: a ognuno il suo mestiere e la sua professione. E così sia.

Ringraziamo Samuele Broglio per un intervento di deciso spessore redatto in questo periodo dedicato al riposo. Esso verrà pubblicato in sei parti per assicurarne il massimo della godibilità. (Ennio Braicovich)

Qui il piano delle uscite:

1-Introduzione: la posa dei serramenti e leggi europee e italiane

2-Il progetto di posa;

3-Il manuale di posa

4-Il Codice al Consumo

5-Il giunto di posa

6-Obblighi del Serramentista

Qui di seguito l’intervento di Samuele Broglio


Introduzione: la posa dei serramenti e leggi europee e italiane

Viste le perplessità generate dal quadro normativo relativo alla posa in opera, nonché create da quella che a mio avviso è una distorta lettura degli obblighi legati al codice al consumo, provo a dare una mia lettura dell’argomento.

Le norme EN e UNI, la gerarchia

Anzitutto è necessario tenere presente che una norma “semplice” emanata da UNI non può in alcun modo variare gli obblighi generati dalla legislazione nazionale in quanto tale norma è gerarchicamente molto inferiore ai disposti di legge. Una norma UNI infatti, per avere valore di legge, deve essere richiamata all’interno di una legge nazionale, divenendo così cogente. Diverso è ciò che accade con le norme armonizzate (Nota, non norme EN “semplici”; per norma armonizzata si intende quella norma EN che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come attuazione di Direttiva/Regolamento) in quanto tali documenti non solo sono aventi valore di legge ma addirittura aventi valore di legge comunitaria il che li rende gerarchicamente superiori alla legislazione nazionale ed obbliga la legislazione nazionale a conformarsi ad esse.

I serramenti e il giunto di posa

Preso atto della gerarchia dei vari disposti legal-normativi approfondiamo l’argomento, parlando di serramenti e di ponti termici del giunto con relative prestazioni legate a temperature superficiali, punti di condensa ecc…

Anzitutto è necessario tenere presente che la Marcatura CE dei serramenti ai sensi della EN 14351-1, atto obbligatorio regolato da norma armonizzata avente come detto valore gerarchico superiore alle leggi nazionali, prevede svariate caratteristiche obbligatorie  derivanti da Mandato tra le quali però nessuna risulta legata alle condense superficiali, alle formazioni di muffa ecc…

Non si scherza con i Mandati

Degno di nota è il fatto che nel recente passato uno Stato europeo abbia tentato di far entrare tra le caratteristiche mandatarie la condensa superficiale, ottenendo in risposta un fermo rifiuto da parte  del livello comunitario a prova del fatto che tale caratteristica non è considerata applicabile ai serramenti dai competenti organismi europei. Le prestazioni legate alle condense superficiali oltretutto non sono nemmeno presenti tra le caratteristiche “volontarie” o “extra-mandato” repertoriate nella predetta EN 14351-1, cosa questa che permette di affermare senza possibilità di smentita che le condense superficiali e tutto ciò che vi può essere correlato non sono una caratteristica dei serramenti e che quindi non debbono in alcun modo venire dichiarate, garantite o mantenute dal serramentista.

Le leggi energetiche nazionali

La legislazione nazionale in materia edilizia in genere, di prestazioni energetiche (Decreto Requisiti Minimi, Dlgs 192 ecc…) :

  • lega la redazione della relazione tecnica di progetto con relative verifiche del caso (temperature superficiali, ponti termici, condense ecc…) al deposito della dichiarazione di inizio lavori; il Dlgs 192, al quale il Requisiti Minimi fa comunque capo, è del 2005, da allora la DIA è stata sostituita da altri documenti ma la sostanza non cambia (Dlgs 192, Art.8)
  • attribuisce il compito di tali verifiche “al progettista o ai progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche, termotecniche.…” (Dlgs 192, Art.8)
  • attribuisce il ponte termico del giunto di posa dei serramenti alla struttura muraria, e non al serramento;
  • riserva le attività di progettazione edifici ai tecnici abilitati iscritti agli specifici Ordini professionali (Geometri, Ingegneri, Architetti ecc…).

La risposta all’articolo di Piero Mariotto

Ora, all’insegna di quanto esposto sopra, penso che si possa dare risposta motivata ad alcune delle domande poste direttamente o indirettamente da Piero Mariotto nel suo intervento su Guidafinestra e contestualizzare almeno uno dei casi pratici da lui posti.

Samuele Broglio, Confartigianato Imprese

(continua)

a cura di EB