Normativa

Asseverazione per ecobonus di infissi, schermi e chiusure

Nel caso di opere particolari i limiti dei massimali di costo posti dall’Allegato I del DM 6 agosto 2020 possono essere superati ricorrendo all’asseverazione di un tecnico abilitato, anche per i lavori da Ecobonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Il ricorso all’ asseverazione di un tecnico abilitato per i lavori di efficienza energetica non è fatto limitato ai lavori da Superbonus, come impone l’articolo 119 del DL n. 34 coordinato con la legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, concetto ripreso dal DM 6 agosto 2020 Decreto Requisiti ecobonus. Fatto meno noto è che l’asseverazione può essere utilizzata anche nei lavori da Ecobonus che coinvolgono serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari.

Lo ha precisamente poco tempo fa Enea in una sua nota ufficiale (clicca qui). Per il Superbonus l’asseverazione è il documento da inviare ad Enea tramite l’apposito portale che riguarda:
-i requisiti tecnici
-la congruità delle spese.

Per l’ecobonus le cose stanno in un modo leggermente diverso. Per i lavori la cui data di inizio è anteriore al 6 ottobre l’asseverazione riguarda solo gli aspetti tecnici. Per i lavori iniziati dopo il 5 ottobre l’asseverazione contempla:
– i requisiti tecnici dell’intervento
– la congruità delle spese (punto 13. 1 allegato A, DM 06 08 20) + computo metrico.

Per l’ecobonus l’istituto dell’asseverazione era stato introdotto dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. Fino al 5 ottobre è stato utilizzato solo per gli aspetti tecnici (trasmittanze termiche ecc.).

Asseverazione per i lavori da ecobonus

L’idea che l’asseverazione posa essere utilizzata anche per l’ecobonus era stata più volte messa in luce in occasione del Serramentour d’autunno dall’ing. Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di Enea. Ne riprendiamo le parole espresse in occasione dell’evento del 7 ottobre quando in diretta online affermò:

Quando sussistono motivi particolari, comunque l’utente può sempre fare giustificare i costi da un professionista e quindi a quel punto la Tabella 1 dell’Allegato I non conta più. L’utente dovrà, quindi, farsi rilasciare un’asseverazione. Possono esserci casi più complessi o casi particolari dove la sostituzione del serramento può comportare spese più elevate. La procedura individuata sia dal decreto del 19 febbraio 2007 che dal Decreto Requisiti Ecobonus prevede che si possa fare ricorso all’asseverazione di un tecnico il quale può dimostrare la congruità dei costi sostenuti facendo riferimento ai prezzari regionali o nazionali o facendo l’analisi dei costi e in ultima analisi può fare riferimento a quelli riportati in tabella 1 dell’Allegato I”.

Che cosa vogliamo dire? Se siamo di fronte a interventi semplici come la sostituzione degli infissi nella singola unità immobiliare si usa la Tabella 1 dell’Allegato I. Nel caso del Superecobonus vi è sempre la figura dell’ asseveratore che redigerà un’asseverazione assicurata in merito ai lavori che sta dichiarando. Quindi, in questo caso, i costi vanno giustificati dall’asseveratore. La Tabella 1 dell’Allegato I è un’ultima chance ma non è il caso vostro perché l’asseveratore può dimostrare i costi sostenuti facendo ricorso a quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus al punto 13.1″. (ripreso qui di seguito, a fondo pagina, NdR)

Asseverazione per l’ecobonus riconfermata

Se il concetto non fosse chiaro, ecco un’altra conferma. Sempre a Roma nel corso della sessione di domande e risposte in diretta con l’ing. Prisinzano, la serramentista Dominici chiede: “Per quanto riguarda il 110% abbiamo la figura dell’asseveratore ma per quanto riguarda la semplice sostituzione degli infissi per l’ecobonus 50% non mi pare che ci sia la figura dell’asseveratore…”

L’ing. Prisinzano risponde: “No. Il certificato rilasciato dal fornitore è sostitutivo dell’asseverazione. Nei casi in cui c’è necessità, si può sempre fare ricorso a un professionista che può dimostrare e giustificare il prezzo dell’intervento. Il concetto è che ci vuole sempre un’asseverazione. Nei casi semplici l’asseverazione è sostituita da un documento alternativo che nel caso degli infissi consiste nella certificazione rilasciata dal fornitore. In questo documento sono riportati tutti gli infissi, i valori delle trasmittanze termiche di ogni singolo infisso e il valore, anche stimato, delle trasmittanze degli infissi precedenti”.

Asseverazione anche le chiusure oscuranti e le schermature

Ma ci sono anche le chiusure oscuranti e le schermature, che possono essere fornite e installate anche separatamente dagli infissi. Anche per esse vale l’asseverazione, sempre nel caso si sia di fronte a opere speciali e a situazioni in cui i costi reali delle opere non collimino con quelli della Tabella 1 dell’Allegato I, e sempre che sia conveniente il costo del ricorso all’asseverazione.
Recentemente chi scrive ha posto la seguente domanda Enea:

Domanda: L’Allegato I, Tabella 1, parla solo di “Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione”. Come interpretare questa frase.
Ovvero la spesa massimale di 230,00€/m2 è comprensiva di fornitura e installazione o solo di installazione?

La risposta, scritta, dell’ing. Prisinzano è:
ENEA: “Si consiglia di porre la domanda al MiSE. Ovviamente, nel caso che il costo specifico unitario sia superiore a 230,00/m2, il problema si supera con l’asseverazione e il relativo computo metrico. Anche le spese professionali sono detraibili.

Quindi, l’asseverazione è confermata anche per le schermature solari e le chiusure oscuranti, e confermata anche nel caso di supero di massimali di spesa previsti dall’Allegato I. Il rivolgersi al MiSE è relativo invece alla formulazione poco chiara del testo dell’Allegato I che parla di installazione ma non accenna ai costi di fornitura, come se questi fossero extra. Presto vedrete domanda e risposta pubblicata all’interno di uno Speciale.

Quale criterio seguire nel formulare l’asseverazione?

La risposta, sempre scritta, di Prisinzano alla domanda di chi scrive indica: “I criteri da rispettare per la congruità dei costi sono riportati nel punto 13 dell’allegato A del decreto 06/08/2020 “Requisti Ecobonus”.
Quindi, opere speciali che riguardano serramenti, schermature solari possono essere asseverate anche nei lavori da Ecobonus. Come dicevamo nell’articolo Persiane e scuri finalmente nel Prezzario DEI un primo terreno di applicazione dell’asseverazione è il caso, abbastanza frequente, di contemporanea installazione di serramenti e chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri).

Due casi concreti di applicazione dell’asseverazione

I soli 100€ extra riconosciuti dall’Allegato I , tabella 1, per opere comrensive di serramenti e chiusure oscuranti, non coprono assolutamente i costi di persiane e scuri in alluminio, legno o pvc. E allora potrebbe essere conveniente ricorrere a un asseveratore il quale può ricorrere al manuale DEI che finalmente include le persiane in alluminio e in pvc (o anche ai prezzari regionali).
Il costo dell’asseverazione per serramenti + persiane e/o scuri che varia tra 300 e 500€ a livello nazionale. In fondo, potrebbe rappresentare una spesa accettabile se si sforano i massimali dell’Allegato I. Per di più la spesa dell’asseverazione, come conferma Enea, è detraibile.

Un altro caso tipico di utilizzo dell’asseverazione è quando ci trovi di fronte a specifiche di commessa di serramenti e chiusure da parte del committente e/o del suo progettista che non sono riportate all’interno dei prezzari regionali o DEI. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo di dover fornire una porta di ingresso blindata in zona climatica E. All’interno del prezzario regionale di competenza o del prezzario DEI non troviamo la voce porta o portoncino di ingresso blindato, ovvero dotato di resistenza antieffrazione di una certa classe, dotato di trasmittanza termica Ud inferiore o uguale a 1 W/m2k. In questo caso è legittimo ricorrere all’istituto dell’asseverazione. Starà al tecnico abilitato compiere un’analisi dei prezzi che porterà al costo definitivo, eventualmente anche ricorrendo, residualmente, all’Allegato I del DM 6 agosto 2020 Requisiti Ecobonus.


Decreto Requisiti Ecobonus, Asseverazione e Asseveratore

Dall’Allegato A del DM 6 Agosto 2020 Requisiti Ecobonus

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’ asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


Foto: courtesy doc Eurall

Qui un approfondimento sul computo metrico

a cura di Ennio Braicovich