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Liguria. Le FAQ danno il via libera ai serramenti metallici

Una selezione di domande e risposte date da Regione Liguria alle richieste di chiarimenti di aziende, imprese, professionisti e serramentisti dopo la pubblicazione dell'Ordinanza n. 19/2020 che autorizza i piccoli cantieri

Una decina di FAQ pubblicate da Regione Liguria chiariscono parecchi aspetti dell’Ordinanza n. 19/2020 che autorizza l’apertura dei piccoli cantieri. Qui selezioniamo le FAQ che riguardano direttamente il settore dei serramenti, posa in opera inclusa. Tra queste una permette esplicitamente la produzione di serramenti metallici: è  la FAQ n. 5 in quanto “in relazione alla necessità di garantire la continuità delle filiere per le attività ammesse dal d.P.C.M e per le attività edilizie di cui alla Ordinanza 19/2020”.
Idem per la posa in opera dei serramenti che non rientra tra le attività permesse dai DPCM ma che le FAQ 2 e 3 autorizzano.

Qui si spiega come il governatore Toti abbia potuto bypassare i DPCM rispettando pienamente la legge. Semmai domandiamoci perché i presidenti di altre regioni non abbiano fatto lo stesso.

Di seguito la selezione di FAQ di rilievo per il mondo del serramento.

In copertina, posa di serramenti metallici a Genova: courtesy Blondett srl



FAQ – Emergenza COVID – 19, domande e risposte su Ordinanza 19/2020
1- Possono aprire attività facenti parte della filiera distributiva delle attività permesse e di cui sono fornitori – ad esempio magazzino edile con annessa ferramenta e sito di conferimento di rifiuti speciali connessi all’edilizia?
Si ritengono possibili, previa comunicazione al Prefetto ai sensi del comma 3 dell’art2 del D.P.C.M. 14.04.2020, le sole attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dal DPCM 10.04.2020 come integrato dalle disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n° 19 del 14.04.2020 (vedasi punto 11 del dispositivo).
Per quanto riguarda eventuale vendita al dettaglio si fa rimando all’allegato 1 del d.P.C.M. 10/04/2020.

2- Sono autorizzate tutte le categorie di attività correlate ad edilizia libera, art 6, e edilizia soggetta a CILA, art 6bis, dpr 380/2001, quali ad esempio il montaggio di serramenti interni ed esterni (codice ateco 43.32, azienda non specializzata all’interno del settore edile) oppure solo la categoria edilizia che si occupa della parte di muratura?
Con l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n° 19 del 14.04.2020 sono state autorizzate tutte le attività edilizie libere (art. 6) e tutti gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis) come definiti dal D.P.R. 380/2001 senza alcuna limitazione. Sono pertanto autorizzati a svolgere queste attività tutti i soggetti che eseguono lavori nelle tipologie della normativa edilizia qui richiamate.

L’operatività resta comunque condizionata, come previsto al punto 6 del dispositivo dell’ordinanza 19/2020, al pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del
“protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Qualora il codice ATECO non sia ricompreso tra quelli autorizzati dal d.P.C.M. 10/04/2020 l’attività è consentita – previa comunicazione al Prefetto – che trattasi di attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui alla Ordinanza del Presidente della Regione n. 19/2020.

La comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività costituisce titolo alla prosecuzione dell’Attività stessa fino all’eventuale provvedimento del Prefetto di sospensione.

3 – Possono ritenersi ricomprese tra quelle ammesse le attività di coloritura e sistemazione infissi, falegnameria ed impiantistica? Dal momento che non viene specificato il Codice Ateco per il settore edilizio, serramentistico e di falegnameria, qualora fosse confermata l’operatività per tutti o per alcuni di questi settori, è necessario inoltrare una comunicazione alla Prefettura?
Per la prima parte del quesito si veda la risposta n° 2
L’obbligo della comunicazione al Prefetto, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.P.C.M. 14.04.2020, sussiste per i codici ATECO non ricompresi in d.P.C.M. 10 aprile 2020.

5 – Poiché è stata concessa la possibilità di riaprire la produzione alle fabbriche di serramenti in legno e in pvc ma non a quelle che producono serramenti metallici (codice Ateco 25.12.1), esiste la possibilità di deroga o di aggiornamento dei codici Ateco trattandosi dello stesso settore ma di produzioni diverse?
La modifica dell’elenco dei codici Ateco delle attività ammesse, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 10/04/2020, può essere fatta solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si vede peraltro la risposta ai quesiti n. 1 e 2 in relazione alla necessità di garantire la continuità delle filiere per le attività ammesse dal d.P.C.M e per le attività edilizie di cui alla Ordinanza 19/2020.

6-Considerata l’autorizzazione di iniziare opere per cui è necessaria la presentazione di una CILA di cui all’art. 6bis del D.P.R. 38/2001, si chiede se detta possibilità è autorizzata anche con “nuova” CILA, oppure se si possono eseguire solo i lavori per cui la CILA era già stata presentata precedentemente allo stato di pandemia.
L’ordinanza 19/2020 autorizza tutte le opere edilizie soggette a CILA senza nessuna limitazione alle comunicazioni già inoltrate prima dello stato emergenziale in atto.

9-Le imprese edili che eseguono piccole ristrutturazioni ed i professionisti che li seguono – Geometri, Architetti, ecc. – possono operare?
Il Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 18/2020 del 13 aprile 2020 e la successiva Ordinanza n. 19/2020, consentono lo svolgimento delle attività in regime di edilizia libera art. 6 del DPR 380/2001 e in regime di CILA art. 6bis dello stesso Decreto. Pertanto sono autorizzati a svolgere tali attività artigiani ed imprese che eseguono tali tipologie di attività edilizia e i tecnici (Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti edili, ecc.) che sono chiamati a soprintendere ai relativi lavori ai sensi della vigente legislazione in materia.

10-Aziende esprimono la difficoltà nel comprendere se la propria attività rientra fra quelle indicate del decreto, in assenza di riferimenti ai codici Ateco a cui ormai le imprese di erano abituate. Il riferimento al dpr 380/2001 per l’edilizia è forse troppo generico.
I Codici ATECO sono Codici statistici utilizzati per questa emergenza ma sicuramente non idonei a descrivere le attività che trovano riferimenti più corretti nelle vigenti disposizioni normative di settore.
Qualora il codice ATECO non sia ricompreso tra quelli autorizzati dal d.P.C.M. 10/04/2020 si veda la risposta ai quesiti n. 1 e 2

11-Difficoltà nel comprendere se ci si può spostare da un Comune all’altro per lavorare sui cantieri e trasportare il materiale necessario: le imprese temono i controlli e temono di non avere sufficiente documentazione. Per esempio, cantiere edile ubicato in Liguria e ditta incaricata a fare i lavori che arriva dal Piemonte.
Lo spostamento per lavoro è assentito. E’ necessario documentare dove e in quale attività autorizzata ci si reca.
Qualora il codice ATECO non fosse ricompreso nell’elenco del d.P.C.M. 10 aprile 2020 vale quanto riportato nelle risposte ai quesiti 1 e 2 .

12-Criticità per gli artigiani che sono a monte e a valle della filiera edilizia e chiedono di poter lavorare nei cantieri o fornire il materiale agli stessi: fabbri, serramentisti ecc. Abbiamo consigliato loro, in quanto attività connesse e complementari all’edilizia, di fare la dichiarazione in prefettura: è corretto? Possono chiedere una deroga?
Vale quanto già detto ai quesiti 1 e 2

a cura di Ennio Braicovich