Economia

Lavori trainati nel Superbonus. Caos scadenze

Il MEF conferma in Parlamento il disallineamento temporale tra lavori trainati e lavori trainanti nel ddl Bilancio 2022 attualmente in discussione al Senato

Che fine faranno le detrazioni dei lavori trainati, come la sostituzione delle finestre, all’interno di un intervento da Superbonus? La domanda è più che lecita ora che il sottosegretario MEF Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Parlamento, ha confermato le

Restrizioni sui lavori trainati

per i lavori trainati eseguiti all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell’agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni”.

Non poteva essere più esplicito il sottosegretario Freni nella risposta scritta all’interrogazione dell’on. Gian Mario Fragomeli: niente allineamento delle proroghe delle detrazioni per i lavori trainati (come la sostituzione delle finestre) a quelle dei lavori trainanti in un intervento da Superbonus.

Fragomeli (PD) aveva domandato al Ministero dell’Economia e Finanze di chiarire, nell’ambito del ddl Bilancio 2022 (vedi news), se “i lavori trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l’inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi”.

Secondo l’articolo 9 del ddl Bilancio 2022

Nella replica, scritta, Freni ha specificato che “nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (cfr. l’articolo 9, comma 1) sono previste modifiche dei termini per l’applicazione del «Superbonus» e per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”. Tra le modifiche amare il disallineamento delle proroghe tra lavori trainanti e lavori trainanti.

In pratica Freni ha confermato il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione è fissato al:

31 dicembre 2022 per le spese sostenute dalle persone fisiche se i contribuenti hanno depositato una CILAS entro il 30 settembre 2021 o posseggono un ISEE non superiore a 25 mila euro (condizione: solo per l’abitazione principale);

31 dicembre 2025 per le spese sostenute per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità immobiliari. In sostanza viene uniformato il termine previsto per i condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari senza prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori realizzati.

Il decalage delle detrazioni

Viene, tuttavia, diminuita progressivamente l’aliquota di detrazione, che resta al

-110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al

-70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e al

-65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Questo, è bene precisare nuovamente, secondo il disegno di legge di Bilancio 2022 in discussione in Parlamento.

Del disallineamento delle scadenze delle proroghe tra lavori trainanti e lavori trainati aveva parlato (vedi qui) recentemente l’on. Gianni Girotto, portavoce del Movimento5Stelle in Senato.

Che cosa comporta il disallineamento delle scadenze

L’esponente pentastellato aveva denunciato i problemi creati da questo disallineamento delle scadenze. Perché “metterebbe in difficoltà moltissimi operatori ed a rischio molti interventi (sia quelli di grandi dimensioni, sia quelli più piccoli) poiché ad oggi la difficoltà di reperire le materie prime, i semilavorati ecc. nonché le tempistiche organizzative non consentono un approccio sereno con tali vincoli normativi”.

E aggiungiamo pure che i contribuenti non comprenderebbero tale disallineamento di scadenze. Non capirebbero perché spese tutto sommate modeste per la sostituzione degli infissi e le schermature solari di fatto non sarebbero più ammissibili tenuto conto dei ben più ampi costi di riqualificazione di un condominio o di una unità immobiliare indipendente. Da rebus al caos, il passo è breve.  Speriamo che saggezza prevalga in Parlamento.

La risposta scritta dell’on. Freni è stata pubblicata nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) della Camera

a cura di Ennio Braicovich